Circ. 005-2012 del 27.06.2012

Il Decreto Sviluppo istituisce la srl a capitale ridotto

 

Il DL 22 giugno 2012 n. 83, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 della Gazzetta Ufficiale n. 147 e in vigore da ieri (Decreto Sviluppo), ha ulteriormente modificato la disciplina delle srl in punto costituzione. In particolare, oltre alla srl ordinaria ed affianco alla srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. (articolo inserito dall’art. 3 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012), quest’ultima limitata ai soggetti under 35 anni, è stata introdotta la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” specificatamente rivolta ai soggetti che alla data di costituzione della società hanno compiuto 35 anni d’età.

Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL n. 83/2012, la srl a capitale ridotto – al pari della srl semplificata – può essere costituita solo da persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl a capitale ridotto unipersonali, con un socio unico.

Per la redazione dell’atto costitutivo è prevista la forma dell’atto pubblico, senza il richiamo – così, invece, come nella srl semplificata (art. 2463-bis, comma 2 c.c.) – al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.

L’atto costitutivo deve indicare gli stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata di cui all’art. 2463-bis, comma 2 c.c. (art. 44, comma 2, del DL Sviluppo), quindi, ad esempio l’ammontare del capitale sociale, che deve essere pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo (art. 2463-bis, comma 2, n. 3 c.c.).

Per quanto riguarda l’amministrazione della società, viene specificato che può essere affidata ad una o più persone fisiche anche non soci. Diversamente, invece, nella srl semplificata il legislatore ha limitato la scelta dell’amministratore solo all’interno della compagine societaria (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c.).

Nell’atto costitutivo va indicata, poi, la denominazione sociale (art. 2463-bis, comma 2, n. 2 c.c.) contenente l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

Denominazione, ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del Registro delle imprese di iscrizione vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (art. 44, comma 3, del DL Sviluppo).
Per la restante parte, il legislatore rinvia – così come per la srl semplificata – alla disciplina della srl ordinaria (art. 44, comma 4, del DL Sviluppo).

Nessuna disposizione specifica è prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società. Sembrerebbe, quindi, che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di segreteria. A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DL 1/2012, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese della srl semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari notarili.