Circ. 005-2012 del 27.06.2012
Il Decreto Sviluppo istituisce la srl a
capitale ridotto
Il DL 22
giugno 2012 n. 83, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 della Gazzetta
Ufficiale n. 147 e in vigore da ieri (Decreto Sviluppo), ha ulteriormente
modificato la disciplina delle srl in punto costituzione. In particolare, oltre
alla srl ordinaria ed affianco alla
srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. (articolo inserito
dall’art. 3 del DL 1/2012, convertito nella L.
27/2012), quest’ultima limitata ai soggetti under 35 anni, è stata introdotta
la nuova “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”
specificatamente rivolta ai soggetti che alla data di costituzione della
società hanno compiuto 35 anni d’età.
Ai sensi dell’art. 44,
comma 1, del DL n. 83/2012, la srl a capitale ridotto
– al pari della srl semplificata – può essere costituita solo da persone
fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto
unilaterale. Quindi, spazio anche alle srl a capitale ridotto
unipersonali, con un socio unico.
Per la redazione dell’atto costitutivo è
prevista la forma dell’atto pubblico, senza il richiamo – così, invece,
come nella srl semplificata (art. 2463-bis, comma 2 c.c.) – al modello
standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.
L’atto costitutivo deve indicare gli
stessi “elementi” prescritti per la srl semplificata di cui all’art. 2463-bis,
comma 2 c.c. (art. 44, comma 2, del DL Sviluppo), quindi, ad esempio l’ammontare del
capitale sociale, che deve essere pari ad almeno 1 euro e comunque
inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di
costituzione. Il conferimento va fatto esclusivamente in denaro e deve essere
versato all’organo amministrativo (art. 2463-bis, comma 2, n. 3 c.c.).
Per quanto riguarda l’amministrazione
della società, viene specificato che può essere
affidata ad una o più persone fisiche anche non soci. Diversamente,
invece, nella srl semplificata il legislatore ha limitato la scelta
dell’amministratore solo all’interno della compagine societaria (art. 2463-bis,
comma 2, n. 6 c.c.).
Nell’atto costitutivo va indicata, poi,
la denominazione sociale (art. 2463-bis, comma 2, n. 2 c.c.) contenente
l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Denominazione, ammontare del capitale
sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del Registro delle imprese
di iscrizione vanno indicati negli atti, nella
corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (art. 44,
comma 3, del DL Sviluppo).
Per la restante parte, il legislatore rinvia – così
come per la srl semplificata – alla disciplina della srl ordinaria (art.
44, comma 4, del DL Sviluppo).
Nessuna disposizione specifica è
prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società.
Sembrerebbe, quindi, che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle
agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di
segreteria. A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DL 1/2012, l’atto
costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese della srl semplificata
sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari
notarili.